STATUTO F.M.S.I.  (approvato dalla Giunta Esecutiva del CONI il 13 ottobre 2000)

Art. 1

Costituzione, scopo e sede

1. La Federazione Medico Sportiva Italiana – F.M.S.I. – fondata nel 1929- è l’unico ente nazionale riconosciuto quale membro della Federazione Internazionale di Medicina dello Sport -F.I.M.S.- riconosciuta dal CIO, e dalla Federazione Europea di Medicina dello Sport – E.F.S.M. – . La F.M.S.I. svolge la propria attività in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi delle indicate federazioni internazionali, purchè non siano in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI.

2. La F.M.S.I., riconosciuta ai fini sportivi dal CONI, è dotata di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI stesso. E’ Associazione a carattere Nazionale, con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell’art. 18 del D.lgs. 23 luglio 1999, N° 242, e non ha finalità di lucro.

3. La F.M.S.I. è costituita dalle Associazioni dei medici dello sport operanti in particolare nell’ambito delle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Associate riconosciute dal C.O.N.I.

4. La F.M.S.I. è ispirata al principio democratico di partecipazione all’attività sportiva da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità ed in conformità alle deliberazioni del CONI.

5. La F.M.S.I. partecipa, tramite i propri tesserati, a tutte le manifestazioni sportive nella quale sia obbligatoria la presenza del medico.

6. La F.M.S.I. ha lo scopo di assicurare all’atleta, sotto l’aspetto medico sanitario, le migliori condizioni per svolgere l’attività sportiva con beneficio e senza danno per la salute, a livello agonistico e non agonistico.

7. La F.M.S.I. ha sede in Roma ed ha durata illimitata.

Art.2

Funzioni e Compiti.

1. La F.M.S.I. espleta l’indispensabile funzione di assicurare la tutela della salute degli atleti anche per garantire il regolare e corretto svolgimento delle gare, delle competizioni e dei campionati di ogni ordine e grado.

A tal fine la F.M.S.I.:

2. assicura l’assistenza medico sanitaria indispensabile alla organizzazione sportiva ed agli atleti;

3. provvede alla formazione e all’aggiornamento permanente degli iscritti e alla divulgazione delle conoscenze medico sportive nel mondo dello sport;

4. assicura il controllo antidoping, anche per mezzo di propri Laboratori, nell’ambito delle leggi nazionali e regionali;

5. promuove e incentiva studi e ricerche scentifiche nel campo della medicina applicata all’esercizio fisico ed agli sport anche in relazione alle condizioni igienico-ambientali, nel campo delle tecniche antidoping e in ogni altro campo attinente la promozione della salute attraverso lo sport agonistico, non agonistico, lo sport per tutti, lo sport per i disabili.

6. tutela la salute degli atleti, d’intesa con il C.O.N.I., le Federazioni Sportive Nazionali e le altre organizzazioni sportive nazionali riconosciute, nell’ambito delle leggi nazionali e regionali, anche al fine di garantire un omogeneo e regolare supporto al corretto svolgimento delle gare, delle competizioni e dei campionati;

7. esercita funzioni di prevenzione, di consulenza, di controllo medico, nonché di valutazione funzionale per gli atleti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle organizzazioni sportive riconosciute e di chiunque ne faccia richiesta;

8. si impegna nella prevenzione e nella repressione dell’uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti in collaborazione con il C.O.N.I. e le Federazioni Sportive Nazionali e nell’ambito delle leggi nazionali e regionali;

9. garantisce che i medici sportivi operanti nell’ambito dello sport, tesserati della F.M.S.I., rendano le proprie prestazioni con uniformità di comportamento, nell’ambito di tutta l’organizzazione sportiva nazionale.

L’amministrazione della giustizia federale da parte della F.M.S.I. garantisce l’applicazione dello stesso sistema sanzionatorio per tutti i tesserati a parità di violazioni.

10. si impegna nell’educazione sanitaria della popolazione sportiva e nell’attività di propaganda per la formazione di una coscienza sportiva, quale fattore di miglioramento fisico e morale della gioventù;

11. si impegna nello studio e nell’attuazione di ogni altra iniziativa utile ai fini della propaganda olimpica;

12. opera in collegamento e collaborazione con le organizzazioni scientifiche nazionali e internazionali operanti nel campo della medicina dello sport;

13. pubblica materiale divulgativo scientifico medico-sportivo, educativo e tecnico per la diffusione della cultura dello sport, dell’educazione e della promozione della salute attraverso lo sport.

Art. 3

Associazioni affiliate e Tesserati

1. Possono presentare domanda di affiliazione alla F.M.S.I. le Associazioni non aventi scopo di lucro che svolgono per la F.M.S.I. le attività previste all’art. 2, ad esclusione dei commi 5 e 6.

2. Gli affiliati devono essere riconosciuti ai fini sportivi dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. o, per delega di quest’ultimo, dal Consiglio Federale della F.M.S.I..; devono essere retti da statuti redatti sulla base del principio di democrazia interna, da approvarsi da parte dell’Ente che procede al riconoscimento. Ad analoga approvazione devono essere sottoposte le eventuali modifiche dello statuto. Detti statuti dovranno riportare l’impegno di esercitare, senza fini di lucro, con lealtà sportiva la loro attività, osservando i principi, le norme, le consuetudini sportive al fine di salvaguardare la funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport. Detto impegno viene assunto dagli affiliati.

3. Per l’affiliazione devono presentare, tramite il Comitato Regionale o il Delegato Regionale della F.M.S.I., domanda alla Segreteria Generale della F.M.S.I. accompagnata dallo Statuto comprovante il rispetto della democrazia interna e dalle quote di affiliazione e di tesseramento nei modi stabiliti dal Regolamento Organico e nelle misure deliberate annualmente dal C.D.F..

Qualora si dovesse scegliere il modello della Società per Azioni o della Società a responsabilità limitata, lo Statuto della Società medesima dovrà prevedere – pena di irricevibilità della domanda di affiliazione o di riaffiliazione – l’assenza del fine di lucro ed il totale reinvestimento degli utili per il perseguimento esclusivo dell’attività sportiva istituzionale.

4. Tutti i medici, soci delle Associazioni affiliate, devono essere tesserati alla F.M.S.I. dall’Associazione competente, secondo quanto stabilito dal Regolamento Organico.

Ogni medico può essere iscritto alla F.M.S.I. da una sola Associazione.

5. I tesserati sono distinti in:

a – tesserati ordinari: sono medici-chirurghi in possesso della specializzazione universitaria in medicina dello sport o della qualificazione medico-sportiva, ai sensi della Legge N. 1099 del 1971.

b – tesserati aggregati: sono medici-chirurghi, privi della specializzazione in medicina dello sport, che dimostrino di voler contribuire al perseguimento delle finalità della F.M.S.I. e che abbiano partecipato ad un corso di formazione in Medicina dello Sport.

Art. 4

Diritti e doveri degli affiliati e dei tesserati

1. Le Associazioni affiliate hanno diritto:

a – di partecipare tramite il loro Presidente alle Assemblee Federali, secondo le norme statutarie e regolamentari;

b – di partecipare alla attività federale in base ai regolamenti specifici, nonchè secondo le norme federali, alla attività internazionale;

c. di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni concesse dalla F.M.S.I..

2. I tesserati:

a – si impegnano a svolgere la loro attività nel rispetto dello Statuto e del Regolamento Organico, delle norme e dei principi approvati dal Consiglio Federale, delle norme e dei regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni Sportive Nazionali;

b – si impegnano a partecipare, con regolarità, all’attività federale, secondo le norme previste dal Regolamento Organico;

c- si impegnano a versare, entro i termini previsti dal Regolamento Organico, le quote di iscrizione annuali.

3. I tesserati hanno il diritto:

a – di partecipare alle attività organizzate dalla F.M.S.I.;

b – di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni concesse dalla F.M.S.I.

c – di concorrere alle cariche federali se in possesso dei requisiti richiesti.

4. La F.M.S.I. garantisce, nel proprio ambito, i mezzi di impugnativa e difesa avverso i provvedimenti che dovessero risultare pregiudizievoli per i propri affiliati e tesserati.

5. Le Associazioni affiliate ed i medici tesserati, con la domanda di affiliazione o di tesseramento alla F.M.S.I. si impegnano:

a – ad accettare lo Statuto, i Regolamenti Federali e tutte le disposizioni federali e ad adempiere a tutti gli obblighi in esse stabiliti;

b – a provvedere annualmente al rinnovo dell’affiliazione o del tesseramento entro il termine stabilito dal Regolamento Organico e secondo le procedure ivi previste.

c – ad effettuare servizi medici di gara richiesti e di controlli antidoping nel rispetto delle norme organizzative e tecniche federali, appoggiandosi alle strutture convenzionate con la F.M.S.I..

6. Le Associazioni cessano di appartenere alla F.M.S.I.:

a – per recesso;

b – per scioglimento;

c – per mancata riaffiliazione nei termini previsti;

d – per inattività dipendente da volontà propria;

e – per radiazione comminata dagli Organi di Giustizia;

f – per revoca dell’affiliazione da parte del Consiglio Direttivo Federale per il venire meno dei requisiti che hanno dato luogo alla affiliazione medesima.

Avverso la revoca o il diniego della affiliazione è ammesso il ricorso alla Giunta Nazionale del CONI, ai sensi dell’art. 7, 5° comma, lett. “n” dello statuto del CONI.

7. Le Associazioni che cessano di far parte della F.M.S.I. per qualsiasi ragione, sono tenute a soddisfare tutti gli eventuali obblighi, di qualsiasi natura, sia verso la F.M.S.I., sia verso i propri tesserati.

8. I componenti dell’ultimo Consiglio Direttivo delle Associazioni affiliate cessate non potranno ricoprire cariche nell’ambito di altre Associazioni Affiliate sino all’adempimento dei precitati obblighi.

9. I tesserati cessano di appartenere alla F.M.S.I.:

a – per dimissioni;

b – per mancato rinnovo del tesseramento;

c – per radiazione comminata dagli Organi di Giustizia;

d – per ingiustificata mancata partecipazione alle attività federali, per più di un anno;

e – per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento.

Art. 5

Organi centrali e periferici

1. Sono Organi Centrali della F.M.S.I.:

a – l’Assemblea Nazionale

b – il Presidente

c – il Consiglio Direttivo Federale

d – il Consiglio di Presidenza

e – il Collegio dei Revisori dei Conti.

2. Sono Organi Periferici:

a – l’Assemblea Regionale

b – i Presidenti dei Comitati Regionali o i Delegati Regionali

c – i Comitati Regionali

d – i Delegati Provinciali.

3. Sono Organi di Giustizia:

a – la Commissione di Disciplina

b – la Commissione d’Appello

c – il Procuratore Federale.

Art. 6

Organismi permanenti della Federazione

Sono Organismi permanenti della Federazione:

a – la Segreteria Generale,

la Consulta dei Presidenti o Delegati regionali;

b – il Collegio dei Medici Federali;

c – il Collegio dei medici delle squadre professionistiche;

d – il Comitato scientifico-culturale;

e – la Commissione Statuti e Regolamenti.

Art. 7

Assemblea Nazionale

1. L’Assemblea Nazionale è il massimo Organo Federale; ad essa spettano poteri deliberativi e tutti i poteri per conseguire gli scopi e le finalità della Federazione. è indetta dal Consiglio Direttivo Federale ed è convocata dal Presidente della Federazione, salvo i casi previsti dal presente Statuto. è composta dai Presidenti delle Associazioni aventi diritto a voto o dai loro delegati, purchè componenti del Consiglio Direttivo regolarmente tesserati alla F.M.S.I..

2. Ciascun affiliato ha diritto ad un voto.

3. La partecipazione con diritto di voto è riconosciuta alle Associazioni che siano affiliate da almeno 12 mesi precedenti la data di effettuazione dell’Assemblea stessa, purchè nel frattempo abbiano svolto effettiva attività federale.

4. Le Assemblee Nazionali Ordinarie sono valide in prima convocazione, con la presenza del 50% degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo la prima, sono valide se elettive, con la presenza di almeno il 30% degli aventi diritto e se non elettive qualunque sia il numero dei presenti. Le Assemblee Straordinarie sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno il 50% degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, salvo diversa previsione del presente statuto, con la presenza del 30% degli aventi diritto.

5. è preclusa la partecipazione alle Associazioni che non siano in regola con le quote di affiliazione e di riaffiliazione. è, altresì, preclusa la partecipazione a chiunque stia scontando una sanzione disciplinare.

6. Partecipano ai lavori dell’Assemblea Nazionale, senza diritto a voto, il Presidente Federale, i Vice Presidenti, i membri del C.D.F. e del Collegio dei Revisori dei Conti, il rappresentante italiano nella F.I.M.S., il Segretario Generale che funge da Segretario verbalizzante. In assenza del Segretario la verbalizzazione verrà svolta da altra persona nominata dall’assemblea.

7. Possono partecipare, senza diritto a voto, i membri della Consulta dei Presidenti o Delegati regionali, del Collegio dei Medici Federali e dei Medici delle Società professionistiche, il Presidente del Comitato scientifico-culturale, i membri della Commissione Statuti e Regolamenti, il Presidente e i membri degli Organi di Giustizia, i Delegati provinciali.

8. I Consiglieri Federali, i Presidenti ed i Delegati regionali e provinciali non possono rappresentare le Associazioni né direttamente né in quanto delegati. Pertanto, nel caso in cui essi ricoprissero anche la carica di Presidente di Associazione, dovranno delegare, in loro vece, un componente del C.D. a rappresentare la stessa all’Assemblea Nazionale.

9. L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, su delibera del C.D.F., a mezzo lettera raccomandata da inviarsi almeno trenta giorni prima della data fissata per la riunione.

10. L’avviso di convocazione dovrà indicare l’ora, il giorno, il mese, l’anno ed il luogo della riunione, la prima e la seconda convocazione, successiva di almeno un’ora, e l’ordine del giorno.

11. Assemblea ordinaria elettiva.

12. L’elezione dei vice-presidenti e dei consiglieri federali si effettua, a scrutinio segreto, con sistema maggioritario contestualmente all’elezione del Presidente.

13. Ciascuna candidatura alla carica di Presidente è collegata ad una lista di candidati alla carica di vice-presidente e di consigliere, comprendente un numero di candidati pari al numero da eleggere. Uno stesso candidato non può essere inserito in più liste.

14. Ciascun avente diritto al voto può votare per una sola lista.

15. Risultano eletti il Presidente ed i candidati della lista collegata che avrà riportato più voti.

16. In caso di parità si procede, immediatamente, ad una nuova elezione.

17. L’elezione del Presidente e dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, per quanto di propria competenza, avviene mediante votazione distinta.

18. Per candidarsi a cariche elettive federali dovrà essere posta, da parte degli interessati, formale candidatura presentata per iscritto a mezzo lettera raccomandata A.R. alla Segreteria della F.M.S.I., almeno 15 giorni prima della riunione dell’Assemblea ed essi devono dichiarare di essere in possesso dei requisiti previsti e di rinunciare, se eletti, alle cariche federali eventualmente ricoperte ed incompatibili a norma di Statuto. La candidatura alla Presidenza prevede la contestuale presentazione della lista collegata. Quella di vice-presidente e di consigliere prevede la contestuale accettazione dell’inserimento in una lista.

19. L’Assemblea ordinaria elettiva deve aver luogo entro e non oltre il 15 marzo dell’anno successivo a quello della celebrazione dei Giochi Olimpici estivi.

20. Nelle dette Assemblee Elettive i componenti le Commissioni di scrutinio non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.

21. L’Assemblea ordinaria annuale, provvede all’approvazione del bilancio predisposto dal Consiglio Federale.

22. Deve essere convocata una volta all’anno, entro il 30 aprile.

23. Le proposte in merito ad argomenti da inserire nelle “varie” dell’ordine del giorno dovranno pervenire per iscritto al Presidente federale almeno 15 giorni prima della data dell’Assemblea ordinaria.

24. Il Presidente, a mezzo lettera raccomandata, almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione dell’Assemblea, trasmette a tutti gli affiliati aventi diritto a voto, ed ai Presidenti e delegati regionali, il bilancio consuntivo.

25. Qualora l’Assemblea non approvi il bilancio consuntivo dell’esercizio sociale il Consiglio Federale ed il Presidente decadono automaticamente se la deliberazione di non approvazione del bilancio è assunta dalla metà più uno di tutti gli aventi diritto a voto.

26. L’Assemblea straordinaria può essere convocata per:

a – eleggere nelle ipotesi, previste nel presente Statuto, di vacanze verificatesi prima della fine quadriennale del mandato, il Presidente della Federazione e l’intero Consiglio Federale decaduto, ovvero singoli componenti di esso, il Presidente e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;

b – deliberare sulle proposte di modifica allo Statuto Federale da sottoporre, per l’approvazione, da parte della autorità competente;

c – deliberare sullo scioglimento della Federazione.

d – è competente alla convocazione l’Organo di volta in volta indicato nel presente Statuto.

27. L’Assemblea Straordinaria è convocata altresì dal Presidente federale su delibera del C.D.F., ogni qualvolta il C.D.F. lo ritenga opportuno o quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata da almeno la metà più uno degli affiliati dei Comitati Regionali o dalla metà più uno dei Consiglieri federali. In questi due casi l’Assemblea nazionale deve essere convocata entro 60 giorni dalla richiesta e deve aver luogo nei successivi 30 giorni dalla convocazione.

28. Le deliberazioni dell’Assemblea Nazionale Ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

29. Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

30. L’Assemblea straordinaria per lo scioglimento della F.M.S.I. viene appositamente convocata su richiesta di almeno i 4/5 degli aventi diritto al voto.

31. Dovrà essere indetta entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta ed avere luogo nei successivi 30.

32. Sarà valida, in prima e seconda convocazione, con la presenza di almeno i 4/5 degli aventi diritto al voto.

33. Può deliberare lo scioglimento della F.M.S.I. e la devoluzione del patrimonio federale, con il voto favorevole di almeno 4\5 degli aventi diritto al voto.

Art. 8

Il Presidente Federale

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Federazione, sovraintende a tutta l’attività della stessa Federazione. Il Presidente unitamente al Consiglio Federale è responsabile del funzionamento della F.M.S.I. nei confronti della Assemblea Nazionale e del CONI. In caso di estrema urgenza può assumere provvedimenti di competenza del C.D.F., da sottoporre a ratifica nella prima riunione del C.D.F. stesso.

2. Il Presidente convoca, su delibera del C.D.F., salvo i casi espressamente previsti dal presente Statuto, le Assemblee Nazionali, presiede il C.D.F. ed il Consiglio di Presidenza.

3. Il Presidente ha la facoltà di assistere a tutte le riunioni degli Organi periferici e delle Commissioni. Egli può concedere la grazia purché risulti scontata almeno la metà della pena.

4. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dall’adozione della sanzione definitiva.

5. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, il Vice Presidente più anziano in carica assumerà la reggenza provvisoria. In caso di parità di carica tra i vice Presidenti, la carica di reggente verrò assunta da quello con maggiore anzianità di tesseramento alla F.M.S.I..

6. Alla carica di Presidente possono concorrere tutti i tesserati della F.M.S.I. in possesso della specializzazione in Medicina dello Sport o del Diploma ai sensi della legge 1099/71.

Art. 9

I Vice Presidenti

1. I Vice Presidenti sono tre.

Coadiuvano il Presidente e, su delega dello stesso, si occupano di specifici settori dell’attività federale.

Non possono essere oggetto di delega funzioni che rientrano nella competenza esclusiva della qualifica.

Il Vice Presidente più anziano di carica svolge le funzioni vicarie.

2. Alla carica di Vice-presidente possono concorrere i tesserati della F.M.S.I. in possesso della Specializzazione in Medicina dello Sport o della qualifica ai sensi della legge 1099 del 1971.

Art. 10

Consiglio Direttivo Federale

1. Il C.D.F. è composto dal Presidente della Federazione e da dodici membri: i tre Vice Presidenti e nove Consiglieri.

2. Risultano eletti, in qualità di Consiglieri Federali, nell’Assemblea Nazionale i candidati in possesso della specializzazione in Medicina dello Sport o della qualifica ai sensi della legge 1099 del 1971 nella lista collegata al Presidente che ha ottenuto il maggior numero di voti.

3. Il C.D.F.:

a – attua le direttive deliberate dall’Assemblea;

b – elegge il Consigliere componente del Consiglio di Presidenza tra i propri membri.

c – delibera i Regolamenti della Federazione elaborati o aggiornati dalla Commissione Statuti e Regolamenti e sottopone al C.O.N.I. per la prescritta approvazione quello di Giustizia Sportiva; delibera sulle richieste di tesseramento proposte dai presidenti delle Associazioni.

d – nomina il Delegato Regionale nel caso in cui non sia possibile costituire il Comitato regionale.

e – nomina i membri della Commissione Statuti e Regolamenti e degli Organi di Giustizia;

f – provvede, sotto la vigilanza del C.O.N.I. alla gestione autonoma della Federazione sotto ogni aspetto economico, tecnico e organizzativo;

g – programma l’attività scientifica, didattica e culturale della Federazione d’intesa con la collaborazione degli Organismi permanenti ;

h – controlla le attività degli Organi della Federazione, con esclusione degli Organi di Giustizia e del Collegio dei Revisori Contabili;

i – delibera il bilancio preventivo e le relative variazioni. Detti documenti contabili devono essere trasmessi al CONI nei termini da quest’ultimo stabiliti per la prescritta approvazione, predispone, inoltre, il bilancio consuntivo da sottoporsi alla approvazione della Assemblea annuale ordinaria;

l – promuove e/o programma ogni iniziativa comunque idonea al conseguimento delle finalità statutarie;

m – indice l’Assemblea Nazionale ne stabilisce l’Ordine del Giorno, il luogo, la data e l’ora e nomina i componenti la Commissione verifica poteri, salvo i casi statutariamente previsti;

n- determina le misure delle quote associative;

o – ratifica i provvedimenti di urgenza del Consiglio di Presidenza e quelli di estrema urgenza adottati dal Presidente, previo accertamento dell’esistenza dei presupposti tali da legittimare l’intervento;

p – può disporre, per gravi irregolarità di gestione oltre che per accertare gravi carenze di funzionamento, lo scioglimento dei Comitati regionali, nominando Commissari Straordinari con il compito specifico di provvedere alla convocazione, entro 60 giorni, di una Assemblea Straordinaria, che dovrà aver luogo nei successivi 30 giorni per la ricostituzione degli Organi disciolti; ovvero può revocare l’incarico ai Delegati regionali e provinciali;

q – decide su qualsiasi questione venga sottoposta dal Presidente o da altri Organi, ad eccezione di quelli di Giustizia che operano in completa autonomia dalla F.M.S.I.;

r – concede l’amnistia e l’indulto prefissando i limiti del provvedimento;

4. Il C.D.F. si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno ogni tre mesi o su richiesta di almeno 4 dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei componenti presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione. Per la validità delle riunioni è richiesta la partecipazione della metà più uno dei componenti.

5. Le dimissioni del Presidente comportano la decadenza dell’intero C.D.F. e la convocazione, entro il termine massimo di 60 giorni, dell’Assemblea Nazionale per le nuove elezioni, che dovranno effettivamente aver luogo entro il 30° giorno dell’avvenuta convocazione; in tale ipotesi l’intero Consiglio rimane in carica fino alla nuova Assemblea e provvede all’espletamento dell’ordinaria amministrazione, unitamente al Presidente dimissionario.

6. Le dimissioni della metà più uno dei Consiglieri Federali, comportano la decadenza del Presidente e del C.D.F.; in questo caso l’espletamento dell’ordinaria amministrazione spetta solo al Presidente che dovrà provvedere a convocare ed a far svolgere l’Assemblea Straordinaria nei termini di cui sopra.

7. In caso di decadenza del C.D.F. dopo la mancata approvazione da parte dell’Assemblea del bilancio consuntivo, il Presidente e il Consiglio Federale resteranno in carica per l’ordinaria amministrazione, sino all’Assemblea Straordinaria da celebrarsi nei termini di 60 + 30 giorni (60 per la convocazione e 30 per la celebrazione effettiva).

8. Le dimissioni che comportano la decadenza del Presidente e/o del Consiglio Federale sono irrevocabili.

Art. 11

Consiglio di Presidenza

1. Il Consiglio di Presidenza è l’organo esecutivo federale ed è composto dal Presidente della Federazione, che lo presiede, dai tre Vice Presidenti, da un Consigliere eletto dal C.D.F.. Il Segretario generale partecipa alle riunioni del Consiglio, senza diritto a voto, e procede alla verbalizzazione.

2. Cura i progetti esecutivi, sulla base dei programmi stabiliti dal C.D.F., e la loro realizzazione.

3. Delibera nei casi di urgenza, in via eccezionale, provvedimenti di competenza del C.D.F..

Tali deliberazioni debbono essere sottoposte alla ratifica del C.D.F. nella sua prima riunione.

Art. 12

Collegio dei Revisori Contabili

1. Il Collegio dei Revisori Contabili esercita il controllo sulla gestione finanziaria della F.M.S.I..

2. I componenti effettivi del Collegio o i supplenti in assenza degli effettivi, assistono alle riunioni di tutti gli Organi deliberanti della Federazione e a tal fine devono essere formalmente invitati dalla Segreteria Federale.

3. Il Collegio è composto da un Presidente, da due componenti effettivi e due supplenti eletti direttamente dalla Assemblea Nazionale. Il C.O.N.I. nomina altri due componenti effettivi ed un supplente. Tutti i componenti devono essere iscritti nel registro dei Revisori Contabili.

4. I componenti del Collegio durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. La carica di componente del Collegio è incompatibile con qualunque altra carica federale e societaria e non è soggetta a decadenza nel caso in cui questa dovesse interessare il C.D.F..

5. Il Collegio dovrà riunirsi almeno quattro volte l’anno e presentare al Consiglio Direttivo Federale una sua relazione sulla gestione finanziaria della F.M.S.I..

6. Il Collegio dei Revisori Contabili non decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.

Art. 13

Compiti del Collegio dei Revisori Contabili

1. Il Collegio dei Revisori Contabili esercita le proprie funzioni di verifica, controllo ed impulso secondo le norme che disciplinano l’esercizio dell’attività dei Collegi Sindacali.

2. Il Collegio dei Revisori Contabili ha il compito di:

a – controllare la gestione amministrativa di tutti gli Organi della Federazione;

b – accertare la regolare tenuta della contabilità della F.M.S.I.;

c – verificare, almeno ogni tre mesi, l’esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;

d – redigere una relazione al Bilancio Preventivo ed al Conto Consuntivo nonché alle proposte di variazione al Bilancio stesso;

e – approntare la relazione che correda il Bilancio Consuntivo da sottoporre alla Assemblea Nazionale;

f – vigilare sull’osservanza delle norme di legge e statutarie.

3. Il Collegio deve riunirsi su convocazione del Presidente e redigere un processo verbale che viene trascritto in apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti.

4. I Revisori dei Conti effettivi, anche individualmente, possono compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli Organi periferici della F.M.S.I., previa comunicazione al Presidente Federale. Le risultanze delle singole ispezioni comportanti rilievi a carico della Federazione, devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio, che ha l’obbligo di segnarle al Presidente Federale per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza.

Art. 14

Sostituzione nell’ambito del Collegio dei Revisori Contabili

1. In caso di cessazione per qualsiasi causa del Presidente del Collegio dei Revisori Contabili, il componente più anziano ne assume la carica e il Collegio viene integrato da un supplente, fino a che l’Assemblea federale abbia provveduto ad eleggere il nuovo Presidente.

2. In caso di vacanze, per qualsiasi motivo, tra i singoli Revisori effettivi, si provvede all’integrazione dell’Organo effettuando le sostituzioni con i membri supplenti, in ordine di età.

3. In caso di impossibilità a procedere alle sostituzioni di cui sopra, qualora le vacanze siano in numero tale da non consentire il normale funzionamento dell’Organo, si procederà alla convocazione dell’assemblea straordinaria che dovrà celebrarsi entro 90 giorni dalla data in cui si è verificato l’evento.

Art. 15

Segreteria Federale

1. La Segreteria Federale è retta dal Segretario Generale che, di norma, è un dirigente del C.O.N.I. secondo quanto in proposito è stabilito dalla convenzione quadro prevista dall’art. 17 del decreto legislativo n. 242 del 1999, ed ha il compito di dare attuazione ai deliberati degli organi elettivi centrali della Federazione.

2. Il Segretario Generale ha il compito di coordinare e dirigere gli Uffici che compongono la Segreteria medesima ed esercita le sue funzioni secondo le norme che disciplinano il suo rapporto di lavoro.

3. Il Segretario Generale assume la responsabilità del funzionamento e dell’efficienza della Segreteria Generale.

4. Il Segretario Generale prende parte, nella qualifica, alle riunioni dell’Assemblea Nazionale, del C.D.F., del C.P. e ne redige i verbali. Egli ha altresì facoltà di assistere a tutte le riunioni degli Organi Periferici e delle Commissioni.

5. In caso di assenza o impedimento, può farsi sostituire da un altro funzionario della Segreteria Generale.

Art. 16

Principi di Giustizia Federale

1. La F.M.S.I. nel rispetto della tradizione e della storia del movimento olimpico italiano, si pone l’obiettivo di vigilare che tutti i medici dello sport che operano nell’ambito delle società e delle federazioni sportive abbiano un comportamento rispettoso dei principi etici dello sport.

2. Il perseguimento del fine di ottenere il rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti Federali, del C.O.N.I., del C.I.O., nonché l’osservanza dei principi derivanti dall’ordinamento giuridico sportivo, del “fair play” (gioco leale) e la decisa opposizione ad ogni forma di “illecito sportivo”, all’uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale, alla commercializzazione ed alla corruzione sono garantite con la istituzione di specifici Organi di Giustizia aventi competenza su tutto il territorio nazionale.

3. Viene garantito il diritto di difesa, la possibilità di ricusazione del giudice nei casi di legittima suspicione ovvero la possibilità di revisione del giudizio. è altresì sancito il diritto all’impugnativa di tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari. E’ sancito l’obbligo per ciascun componente gli organi di giustizia di astenersi se:

a) ha interesse alla questione sottoposta alla loro cognizione;

b) il coniuge è prossimo congiunto di una delle parti sottoposta alla loro cognizione;

c) ha grave inimicizia o motivo di dissidio con le parti della questione sottoposta alla sua cognizione;

d) ha dato consigli o manifestato pareri sull’oggetto della controversia, prima dell’istaurazione del giudizio;

e) alcuno dei suoi prossimi congiunti o il coniuge è offeso o danneggiato dall’infrazione;

f) nell’esercizio delle funzioni e prima che sia stata pronunciata la sentenza, ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell’imputazione.

4. Hanno rilievo, ai fini sanzionatori, le circostanze attenuanti ed aggravanti ed il concorso tra di loro.

5. E’ sancita la provvisoria esecutorietà tra le parti delle decisioni di primo grado, salva la facoltà per il giudice di appello di sospendere, su istanza di parte, in presenza di gravi motivi, in tutto o in parte l’efficacia esecutiva o l’esecuzione della decisione impugnata.

Art. 17

Organi di Giustizia

1. Il C.D.F. nomina nella prima riunione utile una Commissione di Disciplina, una Commissione d’Appello, un Procuratore Federale e un suo sostituto.

2. La Commissione di Disciplina è composta di tre membri effettivi e due supplenti scelti tra gli iscritti alla F.M.S.I.. Opererà secondo le norme del Regolamento di Giustizia e nominerà, nel suo seno, il Presidente e il Segretario.

La Commissione di Disciplina è competente in primo grado a giudicare in materia di violazione di norme statutarie e regolamentari e dei principi dell’ordinamento giuridico sportivo, nonché in tema di lealtà e di illecito sportivo.

Essa ha piena e completa autonomia e non è soggetta a decadenza nel caso in cui quest’ultima dovesse interessare il C.D.F.. Lo stesso vale per la Commissione d’Appello.

3. La Commissione d’Appello è composta di tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti alla F.M.S.I. o persone particolarmente esperte in materie giuridiche. Essa è competente a giudicare, sul ricorso delle parti interessate, ovvero i provvedimenti della Commissione di Disciplina. La Commissione d’Appello opererà secondo le norme del Regolamento di Giustizia e nominerà nel suo seno il Presidente e il Segretario.

4. Le Commissioni di Disciplina e di Appello sono Collegi perfetti. Pertanto, per la validità delle loro riunioni, è richiesta la presenza di tutti i componenti effettivi o, in mancanza di qualcuno di essi, del rispettivo supplente. Deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5. Le decisioni della Commissione di Disciplina sono impugnabili davanti alla Commissione d’Appello sempre secondo le norme del Regolamento di Giustizia. Le decisioni della Commissione d’Appello sono definitive.

6. Le cariche di componenti gli Organi di Giustizia, compresa quella di Procuratore federale, sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale e sociale.

Art. 18

Il Procuratore Federale

1. Le funzioni di indagine e le funzioni requirenti davanti a tutti gli organi di Giustizia Sportiva sono attribuite al Procuratore Federale, nominato dal Consiglio Federale il cui ufficio è composto dal Procuratore stesso, da un sostituto e da eventuali collaboratori tutti nominati dal Consiglio Federale.

2. Il Procuratore Federale ed i componenti dell’Ufficio non decadono in caso di decadenza del Consiglio Federale.

Art. 19

Assemblea Regionale

1. L’Assemblea Regionale è il massimo organo periferico della Federazione nell’ambito della Regione ed è composta dalle Associazioni affiliate con diritto di voto nella Regione medesima, nella persona dei loro Presidenti o componenti del Consiglio Direttivo, da loro delegati. Ogni associazione ha diritto ad un voto, ai sensi del precedente art. 7, comma 3, lettera b.

2. Le disposizioni applicate alla Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria, relative alla convocazione, all’Ordine del Giorno, alla validità, alle deliberazioni, alle votazioni, alla presentazione della candidatura si applicano anche all’Assemblea Regionale, salvo che il termine di convocazione dell’Assemblea Regionale è di quindici giorni.

3. L’Assemblea Regionale:

a – entro il 15 marzo di ciascun anno approva la relazione tecnico morale e finanziaria del Comitato Regionale, nonché il Bilancio Consuntivo se al Comitato è riconosciuto autonomia amministrativo-contabile;

b – entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui si svolgono i Giuochi Olimpici Estivi , elegge, con votazioni separate e successive:

– il Presidente del Comitato Regionale;

– il vice-Presidente;

– i componenti il Consiglio regionale;

a – decide le linee programmatiche della organizzazione regionale relative alle problematiche della medicina dello sport, secondo gli indirizzi del C.D.F.;

d – delibera su tutti gli argomenti di competenza regionale, posti all’Ordine del Giorno.

4. L’Assemblea Regionale è convocata almeno una volta all’anno, con avviso alla Segreteria Generale, dal Presidente Regionale.

5. Alla Assemblea Regionale deve intervenire un membro delegato dal C.D.F., in rappresentanza del C.D.F. stesso e dovranno essere invitati i Delegati Provinciali.

6. Eventuali Assemblee Regionali Straordinarie possono essere convocate, oltrechè dal Presidente Federale, solo dal Presidente Regionale sia direttamente che su motivata richiesta della metà più uno dei componenti l’Assemblea Regionale, o su richiesta della metà più uno del Comitato Regionale.

7. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che vigono per le Assemblee Nazionali.

8. Nelle Assemblee Regionali è ammessa una sola delega. La delega è ammessa a condizione che il numero delle associazione affiliate con diritto di voto sia superiore a 20. Il Presidente ed i consiglieri regionali non possono rappresentare affiliati nè direttamente, nè per delega.

9. Gli eletti durano in carica quattro anni (ciclo olimpico) e sono rieleggibili.

10. Le Elezioni degli organi regionali sono sottoposte al controllo di legittimità da parte del Consiglio Federale.

11. Per le elezioni del Presidente, del vice-Presidente e dei Consiglieri vale la maggioranza dei voti; in caso di parità si procederà al ballottaggio fra i pari merito.

Art. 20

Comitati Regionali – Presidenti Comitati Regionali e delle Province di Trento e Bolzano

Delegati Regionali

1. In ogni regione in cui siano presenti almeno 4 associazioni affiliate è costituito il Comitato Regionale. Ove tale numero non sia presente, viene nominato dal Consiglio Federale un delegato regionale. Nelle province di Trento e Bolzano sono costituiti organi provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite agli organi periferici a livello regionale.

2. Il Comitato è retto da un consiglio formato dal Presidente e da quattro consiglieri.

3. La carica di vice-Presidente e di Consigliere regionale è assegnata in base al numero di preferenze ottenute nell’Assemblea Regionale elettiva.

4. Alla carica di Presidente del Comitato regionale possono concorrere tutti i tesserati della F.M.S.I. in possesso della Specializzazione in Medicina dello Sport o del diploma ai sensi della legge 1099/71.

5. La carica di Presidente o Delegato regionale, di Delegato provinciale, di Consigliere sono incompatibili con le cariche elettive centrali.

6. Il Consiglio Regionale dà esecuzione a quanto deciso e deliberato dall’Assemblea Regionale. Promuove ed attua iniziative a livello regionale per il perseguimento dei fini istituzionali, secondo le direttive del C.D.F.; coordina l’attività delle Associazioni e vigila sull’andamento generale delle rispettive attività; a tal fine promuove la predisposizione di programmi di attività in cooperazione con le Associazioni medesime, ne verifica le compatibilità finanziarie e ne controlla l’attuazione.

7. Il Consiglio Regionale si riunisce almeno quattro volte l’anno su convocazione del Presidente e delibera a maggioranza dei voti. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno tre componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio Regionale o di chi presiede la seduta.

8. Il Presidente del Consiglio Regionale:

a – rappresenta la F.M.S.I. nella Regione di competenza secondo le norme dei regolamenti federali. Fa parte di diritto del Comitato Regionale del C.O.N.I. e rappresenta la F.M.S.I. in tutti gli organismi previsti dalle legislazioni sportive vigenti e dalle norme del C.O.N.I. in materia di organizzazione sportiva periferica regionale.

b – Convoca l’Assemblea regionale e il Comitato regionale salvo i casi previsti dallo Statuto.

c – In caso di impedimento temporaneo è sostituito dal Vice Presidente.

9. Al C.R. può essere attribuita autonomia finanziaria, amministrativa e contabile-gestionale, secondo quanto stabilito dal regolamento di amministrazione e contabilità approvato dal C.D.F. e, in questo caso:

a – il C.R. approva il bilancio di previsione, predispone il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea regionale. Sia il bilancio preventivo che quello consuntivo sono sottoposti alla definitiva approvazione del C.D.F..

b – La gestione del C.R. è sottoposta al controllo del collegio dei revisori contabili federali.

10. Nel caso in cui non sia attribuita al C.R. autonomia finanziaria, amministrativa e contabile gestionale, torna applicabile l’istituto di funzionario delegato disciplinato nel regolamento di amministrazione e contabilità. Per quanto non contemplato negli articoli 20 e 21 valgono le disposizioni riguardanti gli Organi centrali

Art. 21

Delegati Regionali

1. Nei territori in cui non sia possibile costituire il Comitato Regionale il C.D.F. nomina, in sostituzione, il Delegato Regionale, fino a quando non sia possibile la costituzione del comitato.

2. Egli rappresenta la F.M.S.I.ai fini sportivi sul territorio di competenza.

3. Interviene all’Assemblea Nazionale senza diritto di voto.

4. In caso di decadenza del Consiglio Federale decade anche il Delegato Regionale.

Art. 22

Delegati Provinciali

1. Il C.D.F. può nominare in ogni Provincia un Delegato provinciale. Egli ha nella Provincia la rappresentanza federale ai soli fini sportivi in tutti gli organismi previsti dalle legislazioni sportive vigenti e dalle normative del C.O.N.I., in materia di organizzazione periferica. Interviene alla Assemblea nazionale ed alle Assemblee regionali senza diritto di voto. Il delegato provinciale deve promuovere la massima diffusione delle attività e finalità istituzionali nell’ambito della provincia.

2. In caso di decadenza del consiglio federale, decadono anche i delegati provinciali.

3. La nomina ha durata quadriennale e può essere confermata.

Art. 23

Commissioni

Per assicurare il regolare adempimento dei fini istituzionali, il Consiglio Direttivo Federale potrà costituire particolari Commissioni alle quali demandare specifici compiti fissandone la composizione, la durata, le attribuzioni nell’ambito e nei limiti di quanto previsto dal Regolamento organico.

Art. 24

Consulta dei Presidenti e Delegati Regionali – Collegi dei Medici Federali e dei Medici delle Squadre Professionistiche.

1. Il Collegio dei Medici Federali è composto dai Medici Federali Nazionali, tesserati della F.M.S.I..

2. La Consulta dei Presidenti dei Comitati regionali e dei Delegati regionali è composto da tutti i Presidenti o Delegati regionali.

3. Il Collegio dei Medici delle Squadre professionistiche viene costituito, secondo le norme del regolamento organico.

4. Essi sono presieduti dal Presidente della Federazione o da un Vice-Presidente delegato e vengono convocati di norma una volta l’anno.

5. I Collegi, in conformità alle direttive del C.D.F., assicurano il coordinamento delle attività sanitarie delle Federazioni Sportive Nazionali, delle società professionistiche e delle attività federali periferiche con quelle della F.M.S.I..

Art. 25

Comitato scientifico-culturale

1. Il Comitato scientifico-culturale è istituito dal C.D.F. della F.M.S.I. per attuare con funzioni propositive in riferimento ai compiti istituzionali relativi allo sviluppo di iniziative scientifiche, culturali e didattiche. Esso è costituito da dieci componenti, secondo le norme del Regolamento Organico.

2. Al Comitato scientifico-culturale viene garantita autonomia nel campo della proposta di iniziative culturali, di ricerche e collaborazioni scientifiche e di promozione della cultura e degli standard della qualità in medicina dello sport, da sottoporre all’approvazione al Consiglio Direttivo Federale.

Art. 26

Antidoping

1. Al fine di tutelare la salute degli sportivi la F.M.S.I., secondo le direttive del CONI, del CIO, delle Federazioni Sportive Nazionali e internazionali e dell’Agenzia Mondiale Antidoping, attua interventi di prevenzione-educazione.

2. La FMSI inoltre, avvalendosi dei propri laboratori scientifici di Roma e Firenze, in collaborazione con il CONI, si impegna nel campo della ricerca e dell’aggiornamento delle tecniche analitiche per una sempre più efficace repressione dell’uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti.

3. La FMSI si impegna nel continuo aggiornamento tecnologico-qualitativo del laboratorio di Roma, atto al mantenimento degli standards richiesti per l’accreditamento da parte del CIO ed effettua, su richiesta della Commissione antidoping del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e Internazionali, di Enti Sportivi riconosciuti dal C.O.N.I. e di altre istituzioni, previe apposite convenzioni e nell’ambito delle leggi nazionali e regionali, i controlli richiesti.

4. E’ istituito un “elenco” dei medici ispettori antidoping, organizzati a livello regionale o interregionale. Viene promosso l’aggiornamento periodico obbligatorio degli ispettori.

Agli ispettori medici federali è affidato il compito di eseguire in tutto il territorio nazionale i controlli antidoping programmati e a sorpresa.

5. Per la gestione e l’organizzazione delle attività connesse alla prevenzione, alla repressione ed alla ricerca scientifica sul problema dell’uso di sostanze o metodi che alterano le prestazioni fisiche e danneggiano la salute degli atleti, la FMSI assume tutte le iniziative ritenute utili e necessarie.

Art. 27

Commissione Statuti e Regolamenti

1. La Commissione Statuti e Regolamenti è composta di tre membri, nominati dal C.D.F. di cui uno, sempre nominato dal C.D.F., con funzioni di Presidente.

2. Elabora ed aggiorna il Regolamento Organico Federale, vaglia e fa eventuali proposte di modifica dello Statuto e dei Regolamenti e li sottopone al C.D.F..

3. Può essere interpellata per fornire pareri consultivi sulla interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti quando il Presidente, il Consiglio di Presidenza o il C.D.F. lo ritengano opportuno.

Art. 28

Collaborazioni

La F.M.S.I. può giovarsi, con regolari convenzioni, di istituzioni sanitarie medico-sportive, di strutture universitarie ed ospedaliere, IRCCS o di altri Istituti Scientifici qualificati (italiani o stranieri), per ricerche scientifiche e collaborazione tecnica e per quanto possa rendersi utile ai fini istituzionali.

Art. 29

Cariche Federali – Eleggibilità

1. Possono accedere alle cariche centrali e periferiche della F.M.S.I. coloro che hanno i seguenti requisiti:

– essere cittadini italiani;

– non avere riportato condanne penali passate ingiudicate per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno o da pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;

– non aver riportato nell’ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori a un anno, da parte delle federazioni sportive nazionali, del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti.

– aver raggiunto la maggiore età;

– essere in attività o essere stati tesserati per almeno due anni alla FMSI.

2. E’ ineleggibile chiunque abbia subito sanzioni di sospensione dell’attività sportiva, a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.

3. La mancanza iniziale, accertata dopo l’elezione, o il venir meno, nel corso del mandato, anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l’immediata automatica decadenza dalla carica.

Art. 30

La riabilitazione

1. La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna.

2. Competente all’adozione del provvedimento è l’organo di giustizia di appello.

3. E’ concessa quando siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta in altro modo ed il sanzionato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta.

Art. 31

Incompatibilità delle Cariche Federali

1. La qualifica di componente degli organi centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e periferica della FMSI.

2. Le cariche di Presidente Federale, di componente del collegio dei revisori contabili sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale e sociale. Le qualifiche di presidente federale e di consigliere federale sono, altresì, incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale.

3. La qualifica di ispettore medico di cui al precedente Art. 26 è incompatibile con qualsiasi carica federale e sociale in organismi riconosciuti dal CONI e sottoposti ai controlli antidoping.

Per le incompatibilità riguardanti i revisori contabili ed i componenti gli organi di giustizia si fa riferimento, rispettivamente, ai precedenti articoli 12 e 17.

4. Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo in una delle situazioni di incopatibilità, è tenuto ad optare per l’una o l’altra delle cariche assunte entro 15 (quindici) giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si ha decadenza dalla carica assunta posteriormente.

Art. 32

Patrimonio – Entrate – Gestione Finanziaria

1. Il patrimonio della F.M.S.I. è costituito da tutti i beni d’uso ed attrezzature di proprietà federale, ivi compresi i Laboratori Antidoping di Roma e Firenze.

2. In caso di scioglimento della F.M.S.I., deliberato dall’Assemblea nazionale, la stessa deciderà della destinazione da dare al Patrimonio Federale con finalità altruistiche.

3. Al finanziamento della F.M.S.I. si provvede con le entrate derivanti da:

contributi del C.O.N.I., di altri Enti pubblici o privati;

quote di affiliazione e di riaffiliazione;

quote di tesseramento;

qualsiasi altra entrata, a qualunque titolo realizzata, previa delibera di accettazione da parte del C.D.F.. L’esercizio finanziario della F.M.S.I. ha la durata dell’anno solare e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

4. La gestione finanziaria si svolge in base al Bilancio Preventivo, deliberato dal C.D.F..

5. Il Bilancio di Previsione, le variazioni allo stesso ed il bilancio consuntivo devono essere trasmessi al CONI, per la prescritta approvazione, nei termini dallo stesso indicati.

Art. 33

Modifiche Statutarie

1. Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, debbono essere presentate al Consiglio Federale da almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.

2. Il Consiglio Federale, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 giorni l’Assemblea Nazionale straordinaria, che dovrà tenersi entro i successivi 30 giorni.

3. Il Consiglio Federale può indire l’Assemblea Nazionale straordinaria anche per l’esame e la deliberazione di proprie proposte di modifica allo Statuto.

4. Il Consiglio Federale nell’indire l’Assemblea Nazionale straordinaria sia su propria iniziativa che su proposta degli aventi diritto, deve riportare all’ordine del giorno le proposte di modifica allo Statuto.

5. Per la validità dell’Assemblea è richiesta la presenza, diretta o per delega, della metà più uno degli aventi diritto a voto, sia in prima che in seconda convocazione.

6. Le modifiche sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

7. Le modifiche allo Statuto entrano in vigore dopo la loro approvazione da parte degli organi competenti.

Art. 34

Regolamenti ed Interpretazioni

1. Il Regolamento Organico relativo al presente Statuto ed eventuali altri Regolamenti sono deliberati dal C.D.F.. Il regolamento di giustizia è sottoposto all’esame di conformità della giunta nazionale del CONI, ai sensi dell’art. 7 comma 5 lett. I dello Statuto di detto Ente.

2. Per quanto non dispongono lo Statuto ed i Regolamenti Federali valgono, oltre alle norme del C.C., quelle dell’ordinamento sportivo, i Regolamenti C.O.N.I. e le consuetudini sportive.

3. L’interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti tutti è demandata al C.D.F..

Art. 35

Clausola Compromissoria

1. I provvedimenti adottati dagli Organi della F.M.S.I. hanno piena efficacia nell’ambito dell’ordinamento federale nei confronti di tutti i soggetti, società, persone fisiche, tesserati alla F.M.S.I..

2. Gli affiliati ed i tesserati si impegnano a non adire altre Autorità che non siano quelle federali per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura, connesse all’attività espletata nell’ambito della F.M.S.I..

3. Il C.D.F., per particolari e giustificati motivi, può concedere deroghe a quanto disposto nel comma precedente.

4. Il diniego di autorizzazione deve, in ogni caso, essere congruamente motivato.

5. Il C.D.F., entro 40 giorni dalla richiesta di deroga, è comunque tenuto ad esprimersi sulla stessa, dandone tempestiva comunicazione all’interessato.

Decorso inutilmente detto termine, la deroga si presume concessa.

6. L’inosservanza della presente Clausola Compromissoria comporta l’adozione di provvedimenti disciplinari sino alla radiazione.

Art. 36

Collegio Arbitrale

1. Tutti i tesserati della F.M.S.I. esplicitamente accettano di rimettere ad un giudizio arbitrale la risoluzione di ogni e qualsiasi controversia che dovesse tra loro insorgere, per qualsiasi fatto o causa, originato dall’attività associativa, e che non rientri nella competenza normale degli “Organi Federali”.

2. Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri. Questi ultimi nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente da scegliersi tra i membri della Commissione d’Appello o di Disciplina, Presidente escluso. In difetto di accordo la nomina del Presidente del Collegio è demandata al Presidente della Commissione d’Appello, il quale designerà anche l’Arbitro di parte, ove questa non vi abbia provveduto.

3. Gli Arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano, quali amichevoli compositori inappellabilmente secondo quanto stabilito dal Regolamento di Giustizia.

4. Il lodo deve essere emesso entro 60 giorni dalla nomina del Presidente e per l’esecuzione deve essere depositato entro 10 giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli Arbitri, presso la Segreteria della F.M.S.I. che ne darà, altresì, tempestiva comunicazione ufficiale alle parti.

5. Tornano, in ogni caso, applicabili le disposizioni degli Art. 806 e seguenti del codice civile.

Art. 37

Camera di conciliazione e arbitrato dello sport

Le controversie che contrappongono la FMSI a soggetti affiliati e/o tesserati possono essere devolute, con pronuncia definitiva, alla camera di conciliazione e arbitrato per lo sport, istituita presso il CONI, a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell’ambito della giustizia federale, con esclusione delle controversie di natura tecnico disciplinare che hanno comportato l’irrogazione di sanzioni inferiori a 120 giorni.

Le controversie di cui al precedente comma sono sottoposte, ad istanza del soggetto affiliato o tesserato, ovvero ad istanza della FMSI, ad un tentativo di conciliazione presso la camera di conciliazione e arbitrato per lo sport. L’istanza deve essere proposta entro 60 giorni dalla data in cui la parte istante sia venuta a conoscenza della decisione federale di ultimo grado o comunque non soggetta ad impugnazione.

Qualora non sia stata raggiunta la conciliazione, la controversia può essere sottoposta ad istanza della FMSI ovvero ad istanza dell’affiliato o del tesserato ad un procedimento arbitrale presso la camera di conciliazione ed arbitrato per lo sport.

Il procedimento è disciplinato dal regolamento di conciliazione ed arbitrato deliberato dal consiglio nazionale del CONI.

Restano escluse dalla competenza della camera di conciliazione e arbitrato per lo sport tutte le controversie tra soggetti affiliati o tesserati per le quali siano istituiti procedimenti arbitrali nell’ambito della Federazione.


Lorenzo Messina

Dott. Lorenzo Messina Laurea in Medicina e Chirurgia Specializzazione in Medicina dello Sport Dottorato di Ricerca in Scienze Morfologiche e Biotecnologie Master Universitario di II livello Università degli Studi di Firenze in Ottimizzazione Neuro Psico Fisica e CRM Terapia Albo dei Medici Chirurghi di Modena Direttore Sanitario Poliambulatorio CARPI 3000 a Carpi (MO) Socio Ordinario della F.M.S.I. Socio Aderente alla S.I.C. Sport DCO (Ispettore Medico Antidoping)